Regime forfettario
Il regime forfettario applica un’imposta sostitutiva unica sul reddito imponibile (ricavi × coefficiente di redditività, meno i contributi), invece dell’IRPEF a scaglioni. Il calcolatore stima l’imposta al 15% (5% per le nuove attività) con le aliquote in vigore per il 2026.

Ricavi lordi annui (entro la soglia del regime)
Ipotesi: lavoratore dipendente del settore privato — la tua situazione può differire.
Netto in busta
Netto in busta: 28.406,24 EUR- Netto in busta28.406,2471%
- Contributi INPS (lavoratore)8.133,8420%
- Imposta sostitutiva3.459,929%
- Ricavi/compensi annui
- 40.000,00 €
- Reddito lordo (ricavi × coefficiente)
- 31.200,00 €
- Reddito imponibile
- 23.066,16 €
Contributi previdenziali dedotti prima dell’imposta sostitutiva: 8.133,84 €.
Un’unica imposta al posto dell’IRPEF
Il regime forfettario è il regime agevolato pensato per chi lavora in proprio — professionisti, artigiani, commercianti, ditte individuali — entro una certa soglia di ricavi. La sua idea è tutta qui: al posto dell’IRPEF a scaglioni, delle addizionali regionale e comunale e dell’IRAP si applica un’unica imposta sostitutiva ad aliquota piatta. Niente scaglioni progressivi, niente detrazioni da lavoro dipendente, niente cuneo fiscale: un solo prelievo, calcolato su una base determinata in modo forfettario.
«Forfettario» si riferisce proprio a questo: il reddito imponibile non si ricostruisce voce per voce dai costi reali, ma si stima applicando ai ricavi un coefficiente di redditività fissato per legge in base all’attività. È il grande vantaggio pratico del regime — meno adempimenti — e insieme il suo limite: chi ha molti costi reali non li scarica.
Dal ricavo all’imposta, in quattro passaggi
Il calcolatore sopra segue esattamente questo percorso:
- Ricavi × coefficiente di redditività — i ricavi o compensi annui si moltiplicano per il coefficiente del gruppo di attività (dal 40% all’86% a seconda del codice ATECO). Il risultato è il reddito lordo del regime.
- Meno i contributi previdenziali — dai contributi INPS effettivamente versati si ricava il reddito imponibile: i contributi obbligatori si deducono prima dell’imposta.
- Imposta sostitutiva — sul reddito imponibile si applica l’aliquota piatta: 15% nel caso ordinario, 5% per le nuove attività (vedi sotto).
- Netto — ciò che resta dei ricavi dopo contributi e imposta sostitutiva.
L’ordine conta: poiché i contributi si deducono prima dell’imposta, versare i contributi riduce anche l’imposta dovuta. È il motivo per cui il calcolatore chiede l’inquadramento previdenziale oltre al ricavo.
I coefficienti di redditività per gruppo
Il coefficiente dipende dall’attività (codice ATECO). Più è alto, più grande è la quota di ricavi considerata reddito imponibile. Questi sono i nove gruppi previsti dall’Allegato 4:
| Gruppo di attività | Codici ATECO | Coefficiente |
|---|---|---|
| Industrie alimentari e delle bevande | 10-11 | 40% |
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45,46.2-46.9,47.1-47.7,47.9 | 40% |
| Commercio ambulante di alimentari | 47.81 | 40% |
| Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82-47.89 | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari | 41-43,68 | 86% |
| Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
| Alloggio e ristorazione | 55-56 | 40% |
| Attività professionali e scientifiche | 64-66,69-75,85,86-88 | 78% |
| Altre attività economiche | 01-03,05-09,12-33,35,36-39,49-53,58-63,77-82,84,90-96,97-98,99 | 67% |
La struttura dei coefficienti è in vigore dal 2015. La sua stabilità rispetto alla revisione dei codici ATECO 2025 non è stata verificata in modo indipendente: resta da confermare che nessun coefficiente sia cambiato con la nuova codifica.
L’aliquota agevolata al 5%nuove attività
Chi avvia una nuova attività paga l’imposta sostitutiva ridotta al 5% — invece del 15% — per il primo anno e per i quattro successivi, cioè cinque periodi d’imposta in tutto. L’agevolazione non spetta a chiunque: serve non aver esercitato attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti, e la nuova attività non deve essere la mera prosecuzione di una svolta prima (per esempio lo stesso lavoro, prima da dipendente e poi da autonomo per lo stesso committente).
Nel calcolatore puoi passare da «Ordinaria» a «Nuova attività» per vedere la differenza sul netto. Ricorda che l’aliquota ridotta è a termine: dal sesto anno si torna al 15%.
I contributi INPS: due strade
Il contributo previdenziale nel forfettario non è unico: dipende da come sei inquadrato all’INPS.
- Gestione Separata — la via dei professionisti «senza cassa» (chi non ha un albo con cassa previdenziale propria). Il contributo è una percentuale del reddito: l’aliquota di riferimento è 26,07%, applicata al reddito imponibile forfettario. È l’ipotesi che il calcolatore usa di default.
- Artigiani e commercianti — una gestione diversa, con contributi in parte fissi (dovuti fino a un reddito minimale, a prescindere dai ricavi) e in parte a percentuale sulla parte eccedente, e con la possibilità di optare per una riduzione contributiva prevista apposta per chi è nel forfettario.
Il calcolatore non modella il percorso artigiani/commercianti con un numero preciso: le fonti consultate concordano sull’aliquota ma divergono sull’importo esatto del contributo fisso annuo, e qui si preferisce indicare un intervallo piuttosto che scegliere una cifra singola non verificata. Per una stima artigiani/commercianti attendibile occorre partire dalla circolare INPS dell’anno. Il calcolatore resta quindi sulla Gestione Separata, che ha una sola aliquota chiara.
Le soglie di accesso e di uscita
Il regime ha due soglie di ricavi da tenere d’occhio:
- 85.000 € — è il limite di ricavi/compensi dell’anno precedente per entrare e restare nel regime.
- 100.000 € — se i ricavi lo superano, l’uscita dal regime è immediata, cioè dallo stesso anno in cui la soglia viene oltrepassata (non dall’anno dopo).
Attenzione a una trappola di fonti: alcuni documenti in circolazione riportano ancora il vecchio limite di ricavi, superato dalla riforma che ha alzato la soglia. I valori qui seguono la scheda aggiornata dell’Agenzia delle Entrate.
Le aliquote e le soglie mostrate sono quelle in vigore per il 2026 e seguono la scheda dell’Agenzia delle Entrate; una modifica molto recente può non essere ancora recepita qui, e nessuna ha la nostra approvazione finale. Per gli adempimenti reali fa fede l’Agenzia delle Entrate.
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